Dal 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021 il governo ha attuato una misura ‘ponte’ denominata appunto ‘’Assegno temporaneo per i figli minori’’, che verrà sostituito dal nuovo ‘’Assegno Unico’’ dal 1° gennaio del 2022.
L’assegno mensile, di importo variabile in base alla situazione ISEE ed al numero di figli minori, sarà riconosciuto ai nuclei familiari che non percepiscono gli Assegni familiari (AFN) normalmente corrisposti ai lavoratori dipendenti.
Stante quanto sopra, si rileva che hanno diritto all’Assegno Temporaneo per i figli minori:
-I lavoratori autonomi (come commercianti, artigiani, e liberi professionisti)
-I lavoratori dipendenti che non beneficiano degli AFN per superati limiti di reddito
-I disoccupati che hanno terminato la NASPI (indennità di disoccupazione)
La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:
- portale web dell’INPS, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
- patronati (utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi).
Un aspetto importante è che il sussidio spetterà a partire dal 1° Luglio 2021 per tutte le istanze presentate entro il prossimo 30 settembre con l’eventuale corresponsione degli arretrati. Trascorsa tale data l’Assegno sarà corrisposto a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.
Come già evidenziato in precedenza, è necessario essere in possesso dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, con un valore inferiore ad €50.000.
In particolare:
- l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;
- l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.
Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).